LA RIFORMA ORLANDO - 6

15.12.2017

Modifiche al giudizio di Cassazione

Numerose anche le modifiche al giudizio di Cassazione, guidate dall'intento di deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, per riattribuirle il suo principale compito di nomofilachia.

In questa ottica, la prima rilevante modifica riguarda i soggetti legittimati a proporre ricorso. Se, fino ad oggi, accanto al difensore iscritto nell'apposito albo degli avvocati cassazionisti, era ammissibile il ricorso presentato personalmente dall'imputato, ciò non sarà più possibile.

Non vi sarà più dunque la possibilità che il ricorso, il più delle volte scritto da legale non abilitato a patrocinare dinanzi le magistrature superiori, venga presentato a firma della parte privata. Tale ricorso sarà dichiarato inammissibile.

La riforma comporta altresì nuovi limiti all'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento. Da un lato, l'art. 130 c.p.p. prevede che, qualora si debbano rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione sia disposta, anche d'ufficio, dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Dall'altro, sono espressamente circoscritti i motivi per i quali si può proporre ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena: potranno formare oggetto di ricorso, dunque, solo i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La Corte di Cassazione può poi dichiarare senza formalità e de plano l'inammissibilità del ricorso nei seguenti casi:

- impugnazione presentata da soggetto non legittimato

- impugnazione presentata avverso un provvedimento non impugnabile

- carenza dei requisiti di forma dell'atto di ricorso, fatta salva la eventuale inosservanza di quelli richiesti in forza della nuova formulazione dell'art. 581 c.p.p., applicabile senz'altro anche al giudizio di cassazione, e che richiede l'obbligo di specificità non solo dei motivi ma anche delle richieste contenute nel ricorso

- rinuncia all'impugnazione

- ricorsi avverso la sentenza di patteggiamento nei casi, poco innanzi visti, di motivi non rientranti fra quelli espressamente previsti;

- ricorsi contro la sentenza di concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p.

In tutti i casi in cui l'inammissibilità sia stata dichiarata senza contraddittorio, tuttavia, è sempre ammesso ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., al fine di far rilevare eventuali errori materiali o di fatto.

Ulteriore limitazione è prevista nel caso in cui si sia in presenza di una doppia sentenza conforme di assoluzione. In questi casi Pubblico Ministero e Parte Civile, in base al nuovo art. 608 c.p.p., possono proporre ricorso per Cassazione solo per violazione di legge ed inosservanza di norme stabilite in tema di nullità o inutilizzabilità.

A fini squisitamente deterrenti risponde la modifica dell'art. 616 c.p.p., laddove si stabilisce che la condanna a favore della cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso, possa essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità.

Aumentano anche i casi di annullamento senza rinvio, al fine di snellire la procedura ogniqualvolta la Cassazione possa autonomamente definirla.

Si prevede così, all'art. 620 c.p.p., che la Corte disponga annullamento senza rinvio laddove ritenga di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, o di poter rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di poter adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritenga superfluo il rinvio.

Nell'ottica, infine, di restituire un ruolo prevalentemente nomofilattico alla Suprema Corte, si inseriscono le modifiche apportate all'art. 618 c.p.p.

Si tratta di una disposizione molto rilevante, e che si spera riporti un po' di certezza nell'ondivaga giurisprudenza di legittimità.

SI prevede, infatti, che d'ora in poi, qualora una sezione semplice della Corte ritenga di non condividere un principio già espresso a sezioni unite, debba rimettere a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per causa sopravvenuta.

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