LA RIFORMA ORLANDO - 5
Riforma della sentenza di assoluzione
Il nuovo articolo 603, comma 3 bis, c.p.p., prevede che, in caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento fondata su motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ci troviamo dunque di fronte ad un nuovo giudizio piuttosto che ad un giudizio di mero controllo.
La spinta riformatrice è venuta dalla giurisprudenza CEDU, che ha ritenuto fondamentale in tali casi assicurare il principio di immediatezza tra fonte probatoria e giudice.
Ammettiamo che anche la Corte di Cassazione aveva già individuato alcune caratteristiche che il giudizio di riforma di una sentenza di assoluzione doveva avere per poter essere considerato equo. Innanzitutto, un particolare rigore deve avere l'obbligo motivazionale, con un accento posto sui motivi che consentono di confutare le ragioni assolutorie, e sulle argomentazioni specifiche addotte dall'imputato assolto. Inoltre, sussiste l'obbligo per il giudice di confrontarsi anche su eventuali violazioni di legge che l'imputato assolto non abbia avuto interesse a sollevare in primo grado.
Dopo la riforma, si impone al giudice dell'appello l'obbligo di riaprire l'istruttoria dibattimentale oltre i limiti dettati dall'articolo 603 c.p.p., ogniqualvolta debba essere riformata una sentenza assolutoria in forza di una differente valutazione dell'attendibilità di una prova orale. E ciò, indipendentemente da richieste di parte in tal senso.
Il nuovo comma 3 bis dell'articolo 603 c.p.p. non fa differenze di riti, per cui la rinnovazione della prova orale dovrebbe, a rigore, essere irrinunciabile anche nel caso in cui il giudizio di primo grado si sia definito nelle forme del rito abbreviato. L'obbligo pare incombere, dunque, in tutti quei casi in cui la decisione assolutoria in primo grado sia fondata su una prova dichiarativa, sia che essa sia stata assunta in contraddittorio fra le parti, in dibattimento, sia che sia stata acquisita nelle fasi preliminari al giudizio e poi utilizzata in forza del rito prescelto.