LA RIFORMA ORLANDO - 4

31.10.2017

Il "nuovo" concordato in appello

La possibilità, concessa dal nuovo articolo 599 bis c.p.p., che le parti concordino sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, fa rivivere il vecchio comma 4° dell'art. 599 c.p.p., abrogato con d.l. 23 maggio 2008 n. 92.

E' il cosiddetto concordato in appello, anche detto "patteggiamento in appello", che si era rivelato uno degli strumenti deflattivi più utili, consentendo, con l'alleggerimento del lavoro della Corte, rapide soluzioni di processi anche corposi,.

Purtroppo, lo strumento si era anche prestato ad abusi, con il subdolo ricatto di alcuni collegi che ponevano il difensore di fronte all'alternativa tra concordare o vedersi confermata la sentenza di primo grado al proprio assistito sfavorevole.

La Corte, nel caso di richiesta concordata, decide in camera di consiglio. Al Giudice è data la sola alternativa fra accettare o respingere in toto la richiesta concorde delle parti. Nel caso la respinga, il processo proseguirà nelle forme ordinarie.

Nel caso in cui si renda necessario procedere a una nuova determinazione di pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena su cui sono d'accordo. A differenza del patteggiamento quale vero e proprio rito alternativo, non è previsto tuttavia alcun beneficio o riduzione di pena.

Anche se non detto espressamente dalla norma, si deve ritenere che, laddove il concordato riguardi anche le statuizioni civili, all'accordo debba partecipare altresì la parte civile costituita.

La nuova formulazione, che in realtà ricalca quella abrogata, aggiunge alcune esclusioni, reati ai quali il concordato non è applicabile. Si tratta dei procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, i procedimenti relativi a reati sessuali, anche nei confronti di minori, e i procedimenti contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

La riforma Orlando, dunque, tenta di arginare la deriva processuale penale, che ha raggiunto ormai i suoi estremi proprio nella fase di appello, da un lato attraverso la sospensione della prescrizione, dall'altro attraverso la possibilità di dichiarare in via predibattimentale ed inaudita altera parte l'inammissibilità dell'atto di appello.

Riesumare il concordato rientra proprio nel disegno complessivo della riforma, consentendo di sfoltire ulteriormente il carico giudiziario arrivato a livelli insostenibili.

L'auspicio è che, come per gli altri aspetti della novella, non si cada nell'abuso, e che il concordato non ritorni ad essere il facile compromesso per escludere da una revisione del giudizio scomodi processi. 

Marino & Palmieri Corso Garbaldi 326, 80139 Napoli, +39 081/5636184
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