LA RIFORMA ORLANDO-2
Le modifiche in materia di prescrizione (artt. 158 e ss.
c.p.)
Le modifiche che certamente hanno fatto più discutere sono quelle collegate alla prescrizione dei reati.
Innanzitutto, si introduce un'eccezione alla regola generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dalla data del commesso reato. Per i delitti previsti dall'art. 392, comma 1 bis, c.p.p. (ovverosia, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking, tratta di persone, riduzione in schiavitù, pornografia e prostituzione minorile), se commessi in danno di minori, la prescrizione decorre a partire dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa. Nel caso in cui l'azione penale sia stata esercitata precedentemente, decorre invece dall'acquisizione della notizia di reato.
Là dove, tuttavia, la riforma mostra il suo carattere più innovativo è nell'intervento a integrazione dei casi di sospensione del termine di prescrizione.
Oltre alla nuova ipotesi di sospensione in caso di rogatoria all'estero, il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nel corso del processo di appello o di cassazione.
In particolare, dalla scadenza del termine di deposito della sentenza di condanna di primo grado e fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo; e dalla scadenza del termine di deposito della sentenza di condanna di secondo grado e fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
Interessante è notare come non venga presa in considerazione, dalla novella, la sentenza di assoluzione. Così che, nel caso in cui l'imputato sia stato assolto in primo grado, la prescrizione continuerà a decorrere senza sospensioni anche durante il giudizio di secondo grado, pur se poi la Corte di appello dovesse riformare la sentenza di primo grado, pervenendo a una sentenza di condanna.
Irrilevante, ai fini della sospensione, è il tempo necessario a redigere i motivi della sentenza, così come irrilevante è il termine concesso alle parti per proporre impugnazione. La sospensione decorre in ogni caso dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza.
Il periodo di sospensione non potrà essere superiore ad un anno e sei mesi per la fase che intercorre fra il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia della sentenza emessa nella successiva fase; e nuovamente di un anno e sei mesi sarà la durata massima della sospensione per la fase intercorrente fra il deposito della sentenza di condanna di secondo grado e la pronuncia della sentenza definitiva. In questo periodo dovrà essere ricompresa anche l'eventuale fase del giudizio di rinvio, per il quale non è previsto un ulteriore termine di sospensione.
Nel caso in cui l'imputato, condannato in primo grado, venga successivamente assolto in appello, i periodi di sospensione verranno ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Analogamente avverrà nel caso in cui la Cassazione abbia annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero abbia dichiarato nulla la sentenza ex art. 604 c.p.p. con rinvio degli atti al primo giudice.
Se durante i termini di sospensione "processuale" di cui al nuovo 2° comma dell'art. 159 c.p., interviene altra causa di sospensione "ordinaria" (di cui al 1° comma), i termini sono prolungati per il periodo corrispondente, determinandosi dunque la somma dei diversi periodi.
Una modifica è intervenuta anche in materia di interruzione della prescrizione, essendosi equiparato l'invito a presentarsi a rendere interrogatorio davanti alla Polizia Giudiziaria all'invito a presentarsi davanti al PM, che già costituiva atto interruttivo.
Modifiche sono state apportate anche agli effetti della sospensione della prescrizione. Perché, se l'interruzione continua, come in passato, a valere per tutti coloro che hanno commesso il reato, la sospensione, da oggi in poi, avrà effetto solo nei confronti di quegli imputati contro cui si sta procedendo. Si deve ragionevolmente ritenere, tuttavia, che tale limitazione degli effetti valga solo per quei casi di sospensione riguardanti la vicenda processuale del singolo imputato, e non anche quelli attinenti il reato, che invece dovrebbero continuare ad estendersi a tutti gli imputati.
Vengono poi allungati i termini di prescrizione per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, per i quali l'interruzione può comportare un aumento fino alla metà del tempo necessario a prescrivere. Si tratta dei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis e 640-bis del codice penale.
Per quanto riguarda, infine, l'applicazione temporale delle nuove norme in materia di prescrizione, esse si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge. Norma apparentemente superflua, tenuto conto della natura sostanziale della prescrizione, che dovrebbe scongiurare l'applicazione retroattiva di una legge più sfavorevole. Tuttavia, se si considera che da alcuni è stato sostenuto che la sospensione della prescrizione seguirebbe il principio del tempus regit actum, la precisazione è sicuramente utile a dirimere potenziali questioni.