LA RIFORMA ORLANDO-1
L'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162
ter c.p.)
La prima modifica al codice penale riguarda l'introduzione di una nuova forma di estinzione del reato, quella per condotte riparatorie.
La possibilità riguarda soltanto i reati procedibili a querela di parte, e laddove questa sia rimettibile.
Il giudice dichiara estinto il reato, dunque, quando l'imputato dimostri di avere interamente riparato il danno cagionato da reato, mediante restituzioni o risarcimento, nonché di averne eliminato le conseguenze dannose o pericolose.
Il termine ultimo per poter accedere a questo beneficio è la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'imputato può tuttavia essere "rimesso in termine", qualora dimostri di non aver potuto riparare integralmente il danno per fatto a lui non addebitabile. In questo caso, il giudice, su sua richiesta, può fissare un termine non superiore ai sei mesi per provvedere.
Il modo per poter concretamente procedere alla condotta riparatoria passerà presumibilmente per un'offerta reale.
Alla parte offesa non pare essere data possibilità di opporsi in merito alla congruità dell'offerta, che andrà valutata dal giudice, eventualmente anche conferendo incarico peritale a tal fine.
La disciplina transitoria prevede la possibilità di applicare il nuovo istituto anche ai processi in corso, purché ancora in fase di merito. Alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della riforma, l'imputato dovrà fare richiesta di applicazione dell'istituto, e il giudice fisserà un termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, per provvedere. Inoltre, qualora in un momento antecedente l'entrata in vigore della riforma sia stato risarcito o riparato il danno, il giudice potrà prenderne atto e, valutatane la congruità, dichiarare estinto il reato.