LA NUOVA RESPONSABILITA' PENALE DEI MEDICI

17.01.2017

E' stato approvato al Senato, lo scorso 11 gennaio, il disegno di legge Gelli-Bianco (A.S. 2224) recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Come è noto, la estrema vulnerabilità giudiziaria degli operatori sanitari si è in un certo qual modo ritorta contro il comune cittadino, paralizzando in alcuni casi l'azione medica per timore di denunce penali.

A questa situazione aveva già cercato di porre rimedio la legge 189 del 2012, che all'articolo 3, comma 1, attenuava la responsabilità del medico che si fosse attenuto a linee guida e buone pratiche, limitandola ai soli casi di colpa grave. La colpa grave, nello specifico, sarebbe stata configurabile allorché il medico avesse continuato a seguire le linee guida e le buone pratiche, nonostante la peculiare situazione clinica del malato, in maniera macroscopica eimmediatamente riconoscibileda qualunque altro sanitario, imponesse di disattenderle.

Tale normativa aveva però dato luogo ad alcune problematiche ermeneutiche. Innanzitutto, per le incertezze relative alla gradazione della colpa, qui utilizzata non solo ai fini della commisurazione di pena, ma della stessa punibilità. Poi per la genericità del riferimento alle linee guida e alle buone pratiche. Infine, per i dubbi di costituzionalità che comportava il limitare nel solo ambito della professione medico-sanitaria la punibilità alla colpa grave.

Il disegno di legge approvato ora dal Senato cerca di risolvere questi problemi, da un lato con una disciplina dettagliata delle linee guida e delle buone pratiche; dall'altro con l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale.

Linee guida e buone pratiche dovranno essere elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, iscritte in un apposito elenco, istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, aggiornato con cadenza biennale.

Il nuovo articolo 590-sexies del codice penale invece recita: "se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma", per il quale "qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto". E' espressamente abrogato l'art. 3 della legge 189 del 2012.

Viene meno pertanto il riferimento alla colpa grave. E, in pratica, si trasfonde in norma quello che era già l'orientamento giurisprudenziale prevalente prima della legge del 2012, secondo cui non vi è colpa del medico che segua le linee guida e le buone pratiche, a meno che nel caso concreto non si imponga l'allontanamento da tali parametri.

Con un ritorno a una minor tutela, e una minore certezza, per il personale medico, che sarà sempre soggetto alla valutazione del giudice circa l'adeguatezza delle linee guida e delle buone pratiche seguite rispetto al caso concreto, e potrà rispondere di tali scostamenti anche per colpa lieve.

Marino & Palmieri Corso Garbaldi 326, 80139 Napoli, +39 081/5636184
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