La nuova legge di riforma del codice penale e del codice di procedura penale
Approvata alla Camera in via definitiva la legge di riforma del codice penale e del codice di procedura penale.
Le modifiche riguardano tanto il piano del diritto sostanziale quanto quello del diritto processuale.
Le principali novità del testo di legge nell'ambito del diritto penale sostanziale sono le seguenti:
- Viene introdotta una nuova causa estintiva dei reati procedibili a querela, qualora l'imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento ed eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. La causa estintiva opera anche per i processi in corso, ed in tal caso è prevista la possibilità per l'imputato di richiedere una sospensione per provvedere alle condotte riparatorie.
- Sono inasprite le pene per alcuni reati (in particolare, per il furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), e scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Si apportano importanti modifiche alla disciplina della prescrizione, che tuttavia sono destinate ad avere efficacia solo per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge:
- Innanzitutto, i termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) cominciano a decorrere al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso tale termine decorre dall'acquisizione della notizia di reato).
- E' introdotta una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione: il termine resta sospeso dalla sentenza di condanna in primo grado fino al deposito della sentenza in grado di appello e dalla sentenza di condanna in appello fino alla pronuncia della sentenza definitiva; in entrambi i casi, tuttavia, il termine non può restare sospeso per un tempo superiore a 1 anno e 6 mesi, ed in caso di assoluzione dell'imputato in grado di appello, o di annullamento della sentenza di condanna, i periodi di sospensione predetti tornano ad essere computati nel calcolo della prescrizione.
- interrompe il corso della prescrizione non solo l'interrogatorio reso davanti al PM o al giudice, ma anche quello reso alla Polizia Giudiziaria delegata.
- l'interruzione della prescrizione avrà effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Nell'ambito invece del diritto processuale, le principali novità sono le seguenti:
- Se risulti l'irreversibile incapacità dell'imputato ad attendere al processo, il Giudice, se non deve applicare misure di sicurezza, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere.
- L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non avrà efficacia se non accompagnata dall'assenso del difensore domiciliatario.
- Decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia, la persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimento, salvo che ciò pregiudichi il segreto investigativo.
- allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari il P.M. dovrà decidere entro 3 mesi se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; in caso contrario l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello.
- Il termine per presentare opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa passa da 10 a 20 giorni. Il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione.
- La sentenza di non luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare sarà impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione. La Corte d'appello decide in camera di consiglio alla presenza delle parti.
- Alcune modifiche riguardano il giudizio abbreviato. In particolare, si prevede che, in caso la richiesta venga presentata dall'imputato subito dopo il deposito dei risultati di indagini difensive, sia concesso un termine di 60 giorni al PM per svolgere indagini suppletive, all'esito delle quali l'imputato potrà eventualmente revocare la propria richiesta. Se la richiesta è stata condizionata ad acquisizione probatoria, negata dal Giudice, l'imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o chiedere il patteggiamento. Infine, la riduzione di pena prevista dal rito diviene della metà in caso si tratti di reati contravvenzionali.
- Quanto al patteggiamento, invece, si prevede che alla correzione della specie o quantità della pena provveda in sede di correzione di errore materiale lo stesso giudice che ha emesso la sentenza. Il ricorso per Cassazione sarà ammissibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.
- In sede di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie, il valore di un giorno di detenzione è ridotto da 250 a 75 euro.
- Notevoli sono le modifiche alla disciplina delle impugnazioni: l'impugnazione, eccetto il ricorso in Cassazione, potrà essere presentata direttamente dall'imputato, e viene reintrodotto il cosiddetto "concordato sui motivi di appello", dal quale sono tuttavia esclusi i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater, quelli per reati sessuali e i procedimenti contro delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza.
- Quanto al ricorso per Cassazione, in caso di doppia pronuncia conforme di assoluzione, il ricorso è possibile solo per i vizi di cui all'art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p. In caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo. Come detto prima, non sarà più possibile per l'imputato presentare personalmente il ricorso.