Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo
Il Senato della Repubblica, con 168 voti favorevoli, 48 contrari e 43 astensioni, ha approvato in via definitiva il ddl n. 925 relativo alla "inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo".
Dunque, viene modificato l'articolo 438 c.p.p. che ora esclude espressamente tali tipi di reati dal rito alternativo. L'imputato, nel caso di inammissibilità o rigetto della domanda, potrà comunque riproporla fino a che non siano rassegnate le conclusioni al termine dell'udienza preliminare. Inoltre, laddove il Giudice ritenga, all'esito del dibattimento, che il reato non è punibile con l'ergastolo, applicherà in sentenza la diminuzione di pena che sarebbe stata applicata a seguito del rito abbreviato. Questo dovrebbe valere a contenere il rischio che un'errata qualificazione giuridica del fatto, o un'errata ricostruzione del fatto in sede di indagine, possano ingiustamente precludere all'imputato l'accesso al rito alternativo.
Di contro, se nel corso del giudizio abbreviato, nuove contestazioni della Procura riguardano un delitto punito con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca l'ordinanza ammissiva del rito e dispone procedersi nelle forme ordinarie.
Se, infine, all'esito dell'udienza preliminare, in sede di rinvio a giudizio il Gip derubrica l'originaria imputazione, escludendo il reato punibile con l'ergastolo, l'imputato deve essere avvertito che, entro 15 giorni, può chiedere di essere ammesso al rito abbreviato.