Attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale

24.07.2017

Il D. Lgs. 5/4/2017 n. 52, recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000, procede nel solco di una progressiva omogeinizzazione dei sistemi penali nazionali in tema di acquisizione della prova.

In particolare, al fine di snellire e semplificare le procedure di acquisizione probatoria, è prevista la trasmissione diretta delle richieste tra le autorità giudiziarie - senza passaggio attraverso il Ministero, se non in casi eccezionali - e con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza.

L'autorità competente è individuata nel procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui devono essere compiuti gli atti richiesti, il quale provvede, senza ritardo, con decreto motivato. Solo ove ciò sia richiesto dall'autorità estera, ovvero sia imposto dai principi fondamentali dell'ordinamento interno, è previsto l'intervento dell'organo giurisdizionale, nella specie il Giudice per le indagini preliminari.

Ove compatibili con l'ordinamento interno, in fase di acquisizione probatoria e ai fini dell'utilizzabilità delle prove raccolte nel paese estero, dovranno essere osservate le forme indicate dall'autorità richiedente.

Sono poi previste specifiche forme di assistenza giudiziaria relativamente al sequestro o alla consegna di beni provenienti da reato presenti sul territorio nazionale, ai fini della loro restituzione all'avente diritto; relativamente alla consegna temporanea del detenuto qualora la sua presenza sia funzionale ai fini di acquisizione probatoria; e ancora alle modalità di svolgimento dell'audizione di testimoni, periti, indagati e imputati tramite videoconferenza.

Infine, il Titolo III del decreto disciplina l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in maniera alquanto articolata, a seconda che il soggetto da intercettare si trovi sul territorio dello Stato italiano o all'estero.

Innanzitutto, vi è il caso in cui venga richiesta allo Stato italiano assistenza tecnica alle operazioni di intercettazione, che si svolgono nel territorio dello Stato richiedente o in quello di un altro Stato Parte. Previa verifica dell'esistenza del titolo che dispone le operazioni, e dell'indicazione dell'autorità richiedente e del reato, il Procuratore della Repubblica ordinerà all'operatore di rete di prestare assistenza tecnica. Tuttavia, qualora il soggetto da intercettare si trovi in Italia, il Procuratore dovrà richiedere l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari, che provvederà in tal senso verificate le informazioni fornite dall'autorità richiedente, e sempre che il reato per cui si procede sia fra quelli per cui l'intercettazione è ammessa dall'ordinamento giuridico nazionale.

In caso si debba intervenire d'urgenza, analogamente a quanto previsto dal nostro codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica potrà provvedere con decreto motivato, da convalidarsi nelle successive quarantotto ore dal Giudice per le indagini preliminari.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di assistenza provenga dall'autorità italiana, essa è trasmessa dal Pubblico Ministero, con allegate le indicazioni concernenti l'autorità procedente, l'esistenza del titolo che dispone lo svolgimento delle operazioni, il reato per cui si procede, i dati tecnici necessari allo svolgimento dell'intercettazione e la durata della stessa.

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